Secondo la normativa (legge 13/89, decreto 236/89) la rampa per disabili con l’accesso tramite supporto umano o meccanico è obbligatoria per dislivelli pari o superiori a 2,5 cm. Fino a tale altezza un gradino è considerato superabile semplicemente con una maggiore spinta della carrozzina.
Dispositivi alternativi sono i monta-scale, montascale a poltroncina o gli ascensori, da preferirsi in caso di spazio insufficiente per l’attuazione di una rampa per disabili, oppure per il contenimento degli spazi interni, dove è possibile anche installare degli ascensori, più costosi ma esteticamente molto validi.
Il testo unico sull’edilizia (art. 6 comma b) prevede l’attuazione di interventi mirati all’eliminazione di barriere architettoniche tra le attività di edilizia libera, cioè esente da permessi o comunicazioni. L’unico vincolo in merito è la costruzione di ascensori o manufatti esterni che alterino la configurazione dell’edificio. Il Decreto Legislativo 126/2016 (SCIA2) prevede ulteriori sgravi di carattere burocratico per opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, facendo confluire queste ultime tra l’edilizia leggera.
In pratica viene consentita la libera realizzazione di rampe per disabili, anche se alcuni vincoli paesaggistici o relativi alle costruzioni in calcestruzzo comunque richiedono documentazioni come la SCIA o la CILA, inoltre è da considerare che i comuni hanno piena facoltà di imporre ulteriori limitazioni.
Le rampe per disabili sono a loro volta regolate da alcuni criteri imprescindibili, mirati all’ottimizzazione del percorso costituito da una pendenza sostenibile, sia in salita che in discesa e dalla larghezza.
La lunghezza di una rampa dipende dal dislivello che questa deve superare, per motivi legati alla pendenza deve essere tale da non procurare sforzi eccessivi in salita ed evitare un’accelerazione inopportuna in discesa. In definitiva più lunga è la rampa, minore è la pendenza, più agevole il percorso sia in salita che in discesa.
Un dislivello dell’8% vuol dire che per superare un dislivello di 8 cm occorre la realizzazione di una rampa lunga 1 metro; un dislivello di 80 cm richiede un percorso di 10 m (oltre ad eventuali pianerottoli e/o curve).
In caso di adeguamento a strutture preesistenti sono ammesse rampe fino al 10% di pendenza con tratti (max 3 m) di pendenza massima fino al 12%.
Infine per brevi percorsi pedonali a livello stradale o di raccordo tra questi e il livello della strada o in prossimità di passi carrabili, sono consentiti dislivelli di 15 cm e relative rampe con pendenza al 15%.
Un’alternativa alla rampa in calcestruzzo è costituita dalle passerelle in acciaio zincato. Queste sono di facile allestimento ed essendo amovibili non necessitano di permessi (alla pari delle rampe) nè sono soggette a restrizioni comunali. I criteri sui massimali di dislivello e sulla lunghezza rimangono ovviamente quelli specificati nella legge 13/89 e al successivo D.M.L.P. 236/89, che però stabilisce i seguenti requisiti e limitazioni:
L’azienda Tedesca RO-FLEX, ha realizzato un sistema di rampe disabili modulari per l’istallazione all’interno e all’esterno, sono un aiuto adatto per superare facilmente gli ostacoli senza molti lavori di installazione
Il passaggio da una stanza all’altra, dalla casa al giardino, sul balcone o sulla strada, è nuovamente possibile senza problemi. Con le rampe per disabili RO-FLEX puoi superare diverse altezze in pochissimo tempo.
Disponibile in rosso-marrone, grigio, nero e con altezze di 25 mm, 45 mm, 65 mm, 75 mm e 95 mm. Le rampe per sedie a rotelle sono disponibili singolarmente o in diversi set completi in diverse larghezze con angoli delle rampe di marciapiede, connettori e adesivo in gomma.
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Le rampe devono essere tra il 5 e il 6%, come anche riportato nel DM del 2008! Le rampe all’8 % possono essere percorse solo con un accompagnatore palestrato! Il dislivello di 2,5 cm è pericoloso per tutti !!!
le linee guida del MIBACT consigliano il 3%.
Buonasera, sto ristrutturando un ristorante e per l’accesso alla sala ho un gradino di altezza massima 20 cm; posso realizzare una rampa con pendenza superiore all’8% amovibile; oppure devo realizzare la rampa con pendenza dell’8% oi nferiore con ripiano 1.50×1.50 di fronte all’ingresso?
Ma quando si parla di deroghe alla percentuale massima dell’8% cosa si intende esattamente? posso andare in deroga solamente se non ho la possibilità di fare una rampa con max 8% o anche in alternativa? Inoltre a chi vanno richieste le deroghe?
Buongiorno, dovendo superare le scale condominiali con in dislivello di 1120 cm quale e’ lo sviluppo in metri necessario ( con una sosta intermedia ) ? Se possibile vorrei avere una ipotesi con pendenza minima 8° e massima 12° . Vi ringrazio della cortese risposta. Grazie mille delgro3
Salve, sono disabile al 100% ed in carrozzina ma nonostante ciò mi sono sposata da poco. Purtroppo, non posso andare a vivere con mio marito perché per entrare nella palazzina bisogna superare un gradino alto 20 cm, che per un normodotato è semplice ma per me è un grande problema. Come mi consigliate di risolvere questo problema? Grazie Daniela
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